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#DopoWorkshop IVASSCONSOB – Puntata 1

La formazione obbligatoria sui nuovi prodotti assicurativi in collocamento

di Christian Branchi

Uno dei temi che abbiamo in parte approfondito durante la V° edizione del nostro Workshop dedicato alla formazione in ambito #IVASS e #CONSOB è stato quello sul ruolo e l’importanza che la formazione obbligatoria sui nuovi prodotti assicurativi deve avere nelle scelte progettuali iniziali che determinano la creazione dei percorsi formativi di aggiornamento professionale in ambito IVASS.

Come sappiamo il Regolamento IVASS n. 40 del 2018, attraverso l’articolo 95, definisce quelli che devono essere i “Contenuti minimi dell’obbligo formativo e di aggiornamento” indicando le Linee guida che devono portare i progettisti formativi a delineare percorsi di formazione commisurati alla complessità dell’attività svolta e dei prodotti offerti.

Se risulta piuttosto assodato che per colui che si approccia per la prima volta all’attività di intermediazione assicurativa la formazione sui prodotti assicurativi che dovrà collocare rappresenta un elemento imprescindibile e indispensabile, la presenza della stessa all’interno dei programmi di aggiornamento professionale non è così scontata ma soprattutto così semplice da prevedere: viene quindi spesso relegata ad un ruolo di secondo piano rispetto al programma formativo principale per l’assolvimento delle 30 ore minime annuali di formazione per l’aggiornamento professionale.

Tra l’altro l’IVASS dedica una FAQ specifica sul proprio sito per puntualizzare chi devono essere i soggetti tenuti all’obbligo di aggiornamento professionale in caso di immissione in commercio di nuovi prodotti indicando la “rete distributiva diretta ossia gli intermediari iscritti nella sezione A, D o F del RUI, inclusi gli addetti all’attività di distribuzione iscritti nella sezione E del RUI o operanti all’interno dei locali, gli intermediari a titolo accessorio iscritti nella sezione E del RUI e gli addetti al call center, nonché gli intermediari iscritti nella sezione C del RUI. Gli intermediari iscritti nella sezione B del RUI non sono tenuti a questo specifico obbligo, ma sono comunque tenuti a curare l’aggiornamento anche sotto il profilo della conoscenza delle nuove tipologie contrattuali che si diffondono nel mercato, al fine di svolgere adeguatamente il proprio ruolo.”

I risultati del sondaggio

Nel Workshop dopo aver evidenziato, attraverso l’Art. 89 del Regolamento IVASS 40/2018, come l’aggiornamento professionale debba essere effettuato in occasione dell’evoluzione della normativa di riferimento e, con riguardo alla rete distributiva diretta, in occasione dell’immissione in commercio di nuovi prodotti da distribuire, abbiamo sottoposto ai partecipanti il seguente quesito:

Nel programmare il percorso annuale di aggiornamento professionale ed in considerazione della formazione obbligatoria da dedicare ai nuovi prodotti che saranno immessi in commercio durante l’anno, quale considerazione delle seguenti è più vicina alla tua realtà?

  1. Diamo un tempo limite alla Compagnia per comunicarci una stima di ore di corsi da dedicare ai nuovi prodotti, passato il quale non ne teniamo più conto
  2. Lasciamo sempre un monte ore minimo dedicato alla formazione sui nuovi prodotti e, se non riusciamo a rilasciarli in tempo utile, adottiamo altre soluzioni strada facendo
  3. Per non dover trovare soluzioni in emergenza durante l’anno, preferiamo non conteggiare la formazione sui nuovi prodotti che sarà quindi erogata al momento opportuno contribuendo ad ore aggiuntive rispetto alle 30 ore previste nell’aggiornamento professionale

 

La tabella illustra le percentuali di risposta fornite:

Opzione Percentuale Numero risposte
A.        46,3% 25
B.        1,9% 1
C.         51,9% 28

Il sondaggio evidenzia come i progettisti tendano comunque a prevedere sin dall’inizio la formazione sui “nuovi prodotti assicurativi” in collocamento, trovandosi però spesso in una situazione in cui è pressoché impossibile definire il piano di “rilascio” annuale dei prodotti assicurativi e, anche nel caso in cui ci fosse un’idea, è difficile effettuare una stima circa la durata adeguata della formazione su quel determinato prodotto assicurativo: elemento che sappiamo essere piuttosto importante per delineare il monte ore idoneo a completare il programma di 30 ore di aggiornamento professionale.

L’approfondimento successivo ha evidenziato anche come la formazione sui nuovi prodotti assicurativi segua a volte percorsi paralleli ai percorsi di aggiornamento professionale. È emerso che in alcuni contesti la formazione sui nuovi prodotti assicurativi avviene anche con modalità differenti rispetto a quelle previste dagli Articoli 89 e 90 del Regolamento IVASS n. 40/2018 tanto che, sottoponendo un nuovo sondaggio su quante aziende utilizzassero modalità di erogazione diversa da quella “regolamentata”, ben il 15% ha risposto affermativamente, identificando quindi una prassi non così residuale e confermando che tale formazione viene programmata anche attraverso modalità di erogazione e fruizione diverse da quelle definite per l’aggiornamento professionale.

Sicuramente la scelta di erogare la formazione sui nuovi prodotti assicurativi attraverso delle modalità differenti da quelle previste per l’aggiornamento professionale è anche legata al breve intervallo di tempo che solitamente intercorre tra la definizione del nuovo prodotto assicurativo in tutte le sue caratteristiche tecniche e commerciali e la data di rilascio del prodotto stesso sul mercato.
Questo intervallo di tempo molto spesso è limitato a sole 4 o 5 settimane, veramente poche per progettare e organizzare interventi formativi strutturati. Una volta decisa la modalità migliore per l’erogazione della formazione su tutta la rete distributiva, bisogna infatti avere il tempo di predisporre il materiale utile per l’aula o i webinar, laddove fossero queste le modalità scelte, oppure i contenuti da utilizzare per la realizzazione di corsi FAD in modalità e-learning. La criticità è rappresentata in ogni caso dal fatto che si è spesso costretti ad iniziare la lavorazione con contenuti non definitivi e a dover rivedere fino all’ultimo parte del lavoro già realizzato per via del cambiamento di una caratteristica tecnica o addirittura del nome del prodotto. In quest’ultimo caso si rivela fondamentale il poter ricorrere a fornitori terzi specializzati proprio nella progettazione e realizzazione di corsi FAD conformi al Regolamento IVASS, che in tempi strettissimi e con processi di produzione rigorosi possono assicurare il raggiungimento del risultato.

Strumenti e modalità alternative per la formazione sui nuovi prodotti assicurativi

Considerate le prassi e le difficoltà legate alla formazione sui nuovi prodotti assicurativi, la domanda emersa durante il Workshop – a cui proviamo a rispondere anche con questo articolo – è legata alla possibilità di effettuare questa formazione anche attraverso modalità quali:

  • Seminari o Webinar non tracciati
  • Incontri informali o destrutturati di presentazione dei prodotti alla rete distributiva
  • Materiali info-formativi in formato digitale sui prodotti assicurativi (es. documenti in formato PDF) distribuiti non in modalità “e-learning”

oppure se sempre è obbligatorio dover effettuare la formazione sui nuovi prodotti assicurativi attraverso la modalità d’aula o quelle alternative descritte nella sezione  del Regolamento dal Titolo II “Modalità di formazione e aggiornamento professionale equivalente all’aula” e quindi attraverso la modalità videoconferenza o webinar (Art. 92) oppure attraverso l’e-learning (Art. 93) e il tutto veicolato su piattaforma di e-learning avente le caratteristiche descritte nell’Art. 94 (Funzionalità della piattaforma di e-learning).

Ebbene, dalla nostra ulteriore analisi del Regolamento IVASS n. 40/2018 emerge come la formazione sui prodotti assicurativi, essendo richiamata all’interno della Parte IV “Formazione e aggiornamento professionale”, debba a tutti gli effetti essere ricompresa e considerata in tutte le articolazioni che ne disciplinano l’esecuzione. Nello specifico, l’Art. 89 (Aggiornamento Professionale) al comma 2 ricorda l’obbligo di effettuare l’aggiornamento professionale in occasione dell’immissione in commercio di nuovi prodotti da distribuire e al comma 4 indica come i corsi debbano essere svolti:

  • in aula,
  • o con le modalità equivalenti di cui all’articolo 91 (FAD),

non lasciando quindi dal nostro punto di vista, alcun dubbio su come la formazione sui nuovi prodotti da distribuire non possa essere erogata in modalità differenti.


(Articolo 89 del Regolamento IVASS n. 40 del 2018 aggiornato al provvedimento IVASS n. 97 del 2020)

Effettuare quindi la formazione e l’aggiornamento professionale sui nuovi prodotti assicurativi attraverso l’aula ovvero attraverso le modalità FAD alternative (webinar, videoconferenza o e-learning) rappresenta una garanzia di conformità per l’intermediario.

Nel caso in cui si decida di ricorrere alla formazione nelle modalità FAD alternativa all’aula, l’erogazione può avvenire anche all’esterno del programma formativo delle 30 ore annuali e quindi anche attraverso piattaforme di e-learning differenti da quella principale scelta per la gestione dei programmi di aggiornamento professionale annuali.

Ciò trova già riscontro nell’esperienza di alcuni intermediari che prevedono l’erogazione dell’aggiornamento professionale da piattaforma esterna gestita come outsourcing da un fornitore (come ad esempio il nostro servizio FADIVASSCONSOB) mentre erogano la formazione sui prodotti assicurativi attraverso una propria piattaforma di LMS installata sulla intranet, potendo così gestire le logiche di abilitazione informatica verso i software di vendita del prodotto assicurativo attraverso dei meccanismi collegati all’infrastruttura informatica interna, senza dover esternalizzare anche l’integrazione di tali automatismi.

Diversamente possiamo trovare intermediari che realizzazione la formazione sui prodotti assicurativi attraverso la progettazione di corsi FAD multimediali e interattivi da caricare sulla stessa piattaforma di e-learning dove è in erogazione il percorso di aggiornamento professionale, creando quindi un doppio meccanismo di controllo di abilitazione dell’utente alla vendita:

  1. il completamento delle sue 30 ore di obbligo formativo minimo annuale (blocco/sblocco che avviene solitamente al primo gennaio dell’anno successivo all’obbligo – ad eccezione del 2020 dove l’IVASS ha fornito la proroga della fine dell’aggiornamento annuale professionale al 31/03/2021);
  2. il completamento della formazione sul singolo prodotto assicurativo, creando un meccanismo informatico di collegamento univoco tra “formazione su prodotto” e “vendita del prodotto” per permettere sull’applicativo di vendita la proposizione al singolo utente dei soli prodotti su cui la piattaforma e-learning indica il corretto svolgimento della formazione collegata (meccanismo real time di interrogazione tra due sistemi informatici attraverso richieste Rest API).

Conclusioni

La formazione sui nuovi prodotti assicurativi rappresenta davvero un elemento focale a cui è necessario dedicare il giusto spazio e la giusta attenzione in fase di definizione dei programmi di aggiornamento professionale annuale, alla pari della formazione che si dedica agli aggiornamenti normativi o all’evoluzioni del mercato. In virtù di questa considerazione, riteniamo quindi che tale formazione debba a tutti gli effetti essere progettata ed erogata dal punto di vista tecnico, in conformità ai dettami dell’Art. 89 (Aggiornamento professionale) del Regolamento IVASS n. 40 del 2018.

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