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CONSOB/IVASS Consultazioni per il recepimento della IDD: altro giro altra corsa!

recepimento della IDD

La CONSOB e l’IVASS hanno avviato due Consultazioni finalizzate al recepimento della Direttiva in materia di distribuzione assicurativa (c.d. “IDD” – Insurance Distribution Directive).

La CONSOB, in particolare, porta all’attenzione della comunità finanziaria e assicurativa le proposte di modifica al Regolamento Intermediari concernenti le regole di condotta e gli obblighi informativi ai quali gli intermediari devono attenersi nella distribuzione dei prodotti d’investimento assicurativi; è prevista una riscrittura integrale del Libro IX del citato Regolamento, che attualmente disciplina “Realizzazione, offerta e consulenza di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione“.

L’IVASS porta, invece, all’attenzione delle imprese e degli intermediari assicurativi e finanziari:

  • le proposte di modifica ai Regolamenti in materia di governo societario, distribuzione e informativa dei prodotti assicurativi (38/2018, 40/2018 e 41/2018);
  • l’adozione di un nuovo Regolamento in tema di governo e controllo dei prodotti assicurativi (“POG”, Product Oversight Governance).

Sul piano della formazione e dell’aggiornamento professionale si segnala che, nell’ottica di realizzare una maggiore razionalizzazione e semplificazione degli oneri formativi in capo ai soggetti vigilati, è stato previsto il MUTUO RICONOSCIMENTO delle ore di formazione e di aggiornamento professionale svolte ai fini dell’iscrizione e della permanenza nel Registro degli Intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, negli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, nell’Albo unico dei consulenti finanziari, nonché ai sensi del Titolo IX del Regolamento Intermediari CONSOB.

Il documento di consultazione dell’IVASS prevede, in particolare, l’aggiunta al Regolamento 40/2018 dell’art. 89-bis, recante “Formazione e aggiornamento professionale di soggetti iscritti in altri Elenchi o Albi professionali“, in base al quale: “Le ore di formazione e di aggiornamento professionale svolte ai fini dell’iscrizione e della permanenza negli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi di cui all’articolo 128-undecies TUB, nell’Albo unico dei consulenti finanziari di cui all’articolo 31, comma 4, del TUF nonché ai sensi del Titolo IX del Regolamento Intermediari CONSOB, se svolte in conformità con la disciplina della Parte IV e nelle materie indicate dall’Allegato 6 del presente regolamento, possono essere fatte valere anche ai fini del rispetto dei requisiti previsti dal Codice e dalla normativa di attuazione”.

Il mutuo riconoscimento delle ore di formazione e di aggiornamento professionale non è una novità assoluta; già la CONSOB, con le Questions and Answers n.1/2018 (5 ottobre 2018), aveva avuto modo di affrontare il problema ed aveva ritenuto rilevante ai fini delle competenze e conoscenze (Orientamenti ESMA) la formazione professionale, inclusa quella prevista in materia assicurativa o antiriciclaggio, indipendentemente dalla finalità per la quale viene svolta, purché pertinente rispetto alle “competenze” ESMA.

(Natalia Banchelli)

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