La Banca d’Italia con Provvedimento del 24 marzo 2020 ha adottato norme regolamentari volte a disciplinare la conservazione e la messa a disposizione dei documenti, dei dati e delle informazioni per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
Questa materia, nell’ambito della normativa primaria, è disciplinata dal D.lgs. 231 del 2007, come da ultimo modificato, ed in particolare:
– dall’art. 31, relativo all’obbligo di conservare i documenti, i dati e le informazioni utili a prevenire, individuare o accertare eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
– dall’art. 32, che prevede le modalità con le quali i documenti, i dati e le informazioni devono essere conservati al fine, tra l’altro, di consentirne l’accessibilità completa e tempestiva da parte delle autorità competenti;
– dall’art. 34, che attribuisce alle autorità di vigilanza di settore il potere di adottare disposizioni specifiche per la conservazione e l’utilizzo dei dati e delle informazioni relativi ai clienti, contenuti in archivi informatizzati, ivi compresi quelli già istituiti presso i soggetti rispettivamente vigilati.
Destinatari del Provvedimento della Banca d’Italia sono essenzialmente tutti i soggetti destinatari degli obblighi delineati in tema di adeguata verifica della clientela.
I destinatari del Provvedimento sono tenuti ad adeguarsi alle nuove disposizioni entro il 31 dicembre 2020.