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Provvedimento IVASS n. 144 del 2024: rafforzamento della lotta al riciclaggio, attraverso il governo societario

Il 14 giugno 2024 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Provvedimento dell’IVASS n. 144/2024, recante modifiche e integrazioni al Regolamento IVASS n. 44/2019, in attuazione degli Orientamenti EBA (European Banking Authority – Autorità bancaria europea) sul governo societario riguardanti la prevenzione del riciclaggio e il contrasto al finanziamento del terrorismo (EBA/GL/2022/05).

Obiettivo principale degli Orientamenti EBA è armonizzare l’assetto di governo societario e dei controlli interni in materia di antiriciclaggio, fornendo indicazioni dettagliate in merito al ruolo e ai compiti:

  • degli organi sociali;
  • del titolare della funzione antiriciclaggio;
  • del consigliere responsabile per l’antiriciclaggio.

Ulteriori indicazioni vengono fornite circa le modalità di esternalizzazione, nonché con riguardo alle politiche, ai controlli e alle procedure a livello di gruppo.

Si precisa che, in ambito assicurativo, gli Orientamenti EBA impattano su:

  • le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi italiani;
  • le sedi secondarie di imprese di assicurazione e intermediari assicurativi con sede centrale in uno Stato membro della UE, in un paese aderente allo SEE o in un paese terzo.

Il Regolamento IVASS n. 44/2019, recante disposizioni in materia di organizzazione, procedure, controlli interni e adeguata verifica della clientela, ha subito modifiche e integrazioni che hanno prevalentemente riguardato i seguenti aspetti:

  • Consigliere responsabile per l’antiriciclaggio: è stata introdotta la figura del Consigliere responsabile per l’antiriciclaggio, un membro dell’organo di gestione incaricato di garantire la conformità complessiva alla normativa sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo. Il Consigliere deve:
  1. assicurare che l’organo amministrativo sia pienamente consapevole dei rischi correlati;
  2. fornire le direttive necessarie alle funzioni aziendali preposte;
  3. rappresentare un raccordo tra la funzione antiriciclaggio e l’organo di gestione, garantendo l’efficacia del sistema dei controlli interni;
  • Funzione antiriciclaggio: gli interventi di modifica/integrazione hanno riguardato la disciplina dei rapporti tra il titolare della funzione antiriciclaggio e il Consigliere responsabile per l’antiriciclaggio; è inoltre previsto l’obbligo di consultare la funzione antiriciclaggio nei casi in cui l’apertura o la prosecuzione di un rapporto continuativo con un cliente a rischio elevato sia sottoposta per legge all’approvazione di un alto dirigente;
  • Esternalizzazione: è stato chiarito che possono essere oggetto di esternalizzazione esclusivamente i compiti della funzione antiriciclaggio; non può essere invece esternalizzata la responsabilità della funzione. Deve quindi essere sempre nominato un titolare della funzione antiriciclaggio che svolga i compiti di monitoraggio e controllo sulle attività esternalizzate;
  • Gruppi: in conformità agli Orientamenti, viene dettagliato il contenuto dei requisiti organizzativi a livello di gruppo. Il Regolamento 44/2019 ora include previsioni concernenti:
  1. l’individuazione di un consigliere responsabile per l’antiriciclaggio di gruppo;
  2. la designazione di un titolare della funzione antiriciclaggio di gruppo e l’indicazione dei suoi compiti;
  3. la definizione di procedure di controllo a livello di gruppo.

Per approfondire la normativa, ecco la pagina del sito dell’IVASS dedicata.


Subject Matter Expert & Editorial Board Coordinator

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