Il 14 giugno 2024 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Provvedimento dell’IVASS n. 144/2024, recante modifiche e integrazioni al Regolamento IVASS n. 44/2019, in attuazione degli Orientamenti EBA (European Banking Authority – Autorità bancaria europea) sul governo societario riguardanti la prevenzione del riciclaggio e il contrasto al finanziamento del terrorismo (EBA/GL/2022/05).
Obiettivo principale degli Orientamenti EBA è armonizzare l’assetto di governo societario e dei controlli interni in materia di antiriciclaggio, fornendo indicazioni dettagliate in merito al ruolo e ai compiti:
- degli organi sociali;
- del titolare della funzione antiriciclaggio;
- del consigliere responsabile per l’antiriciclaggio.
Ulteriori indicazioni vengono fornite circa le modalità di esternalizzazione, nonché con riguardo alle politiche, ai controlli e alle procedure a livello di gruppo.
Si precisa che, in ambito assicurativo, gli Orientamenti EBA impattano su:
- le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi italiani;
- le sedi secondarie di imprese di assicurazione e intermediari assicurativi con sede centrale in uno Stato membro della UE, in un paese aderente allo SEE o in un paese terzo.
Il Regolamento IVASS n. 44/2019, recante disposizioni in materia di organizzazione, procedure, controlli interni e adeguata verifica della clientela, ha subito modifiche e integrazioni che hanno prevalentemente riguardato i seguenti aspetti:
- Consigliere responsabile per l’antiriciclaggio: è stata introdotta la figura del Consigliere responsabile per l’antiriciclaggio, un membro dell’organo di gestione incaricato di garantire la conformità complessiva alla normativa sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo. Il Consigliere deve:
- assicurare che l’organo amministrativo sia pienamente consapevole dei rischi correlati;
- fornire le direttive necessarie alle funzioni aziendali preposte;
- rappresentare un raccordo tra la funzione antiriciclaggio e l’organo di gestione, garantendo l’efficacia del sistema dei controlli interni;
- Funzione antiriciclaggio: gli interventi di modifica/integrazione hanno riguardato la disciplina dei rapporti tra il titolare della funzione antiriciclaggio e il Consigliere responsabile per l’antiriciclaggio; è inoltre previsto l’obbligo di consultare la funzione antiriciclaggio nei casi in cui l’apertura o la prosecuzione di un rapporto continuativo con un cliente a rischio elevato sia sottoposta per legge all’approvazione di un alto dirigente;
- Esternalizzazione: è stato chiarito che possono essere oggetto di esternalizzazione esclusivamente i compiti della funzione antiriciclaggio; non può essere invece esternalizzata la responsabilità della funzione. Deve quindi essere sempre nominato un titolare della funzione antiriciclaggio che svolga i compiti di monitoraggio e controllo sulle attività esternalizzate;
- Gruppi: in conformità agli Orientamenti, viene dettagliato il contenuto dei requisiti organizzativi a livello di gruppo. Il Regolamento 44/2019 ora include previsioni concernenti:
- l’individuazione di un consigliere responsabile per l’antiriciclaggio di gruppo;
- la designazione di un titolare della funzione antiriciclaggio di gruppo e l’indicazione dei suoi compiti;
- la definizione di procedure di controllo a livello di gruppo.
Per approfondire la normativa, ecco la pagina del sito dell’IVASS dedicata.