La Direttiva UE 2019/882 e gli obblighi di accessibilità
Il mondo dell’accessibilità digitale si sta espandendo sempre di più coinvolgendo siti web, app mobile, tutti i servizi audio/media visivi e i prodotti/servizi offerti.
L’Atto europeo sull’accessibilità (European Accessibility Act – EAA – Direttiva UE 2019/882) ha definito, per alcuni prodotti e servizi fondamentali, requisiti comuni di accessibilità; ha inoltre stabilito che qualsiasi servizio/prodotto che viene fornito/distribuito nell’ambito dell’UE (tra quelli individuati) deve essere accessibile.
Scopo dell’EAA è quello di ravvicinare le disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri in materia di accessibilità (in conformità all’art. 114 del Trattato sul Funzionamento dell’UE).
Sono sottoposti all’applicazione della Direttiva i cc.dd. “operatori economici”; in questa definizione rientrano una lunga serie di soggetti privati. Vi sono però delle eccezioni, come le microimprese, che sono escluse dall’obbligo di rispettare la direttiva; si precisa che, con questo termine ci si riferisce alle imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.
Quali sono i beneficiari dell’Atto europeo sull’accessibilità digitale?
L’Atto europeo sull’accessibilità ha tra i suoi beneficiari le persone con disabilità, ma anche le persone con limitazioni funzionali.
La normativa, infatti, introduce il concetto di “persone con limitazioni funzionali” (ad es. persone anziane, donne in gravidanza, persone che viaggiano con bagaglio) e si riferisce a limitazioni funzionali sia permanenti che temporanee che possano impedire un effettivo accesso a prodotti o servizi.
Quali sono i servizi e i prodotti impattati dall’Atto europeo sull’accessibilità digitale?
I servizi e i prodotti impattati dall’Atto europeo sull’accessibilità sono moltissimi.
Tra i prodotti troviamo:
- Sistemi hardware informatici generici per consumatori e i loro sistemi operativi per tali sistemi hardware;
- Terminali self-service (inclusi loro hardware e software).
Tra i servizi troviamo:
- Servizi di comunicazione elettronica;
- Servizi che forniscono accesso a servizi di media audiovisivi;
- Servizi di trasporto aereo, gomma, ferro e acqua;
- Servizio di trasporto passeggeri;
- Servizi bancari per i consumatori;
- Libri elettronici (e-book) e software dedicati;
- Servizi di e-commerce.
Quali sono gli obblighi e le deroghe previste in tema di accessibilità?
In termini di obblighi lo European Accessibility Act prevede una serie di requisiti funzionali di accessibilità differenziati a seconda del prodotto o del servizio ma anche una serie di requisiti funzionali di prestazioni con i quali si specifica le modalità di funzionamento dei prodotti/servizi.
I destinatari di queste norme sono principalmente pubbliche amministrazioni e soggetti privati.
Per quanto riguarda i prodotti sono obbligati a rispettare i requisiti di accessibilità i fabbricanti, i rappresentanti autorizzati, gli importatori e i distributori. Per quanto riguarda i servizi, l’obbligo ricade sui fornitori di tali servizi.
Prevedere una filiera di responsabilità intercorrente tra fabbricatore/importatore/distributore non è stata cosa da poco. Ognuno di questi ha una responsabilità diversa in tutto il processo anche di immissione del prodotto del mercato e ognuno dovrà controllare tra l’altro che il precedente soggetto abbia rispettato e tenuto conto degli obblighi di accessibilità. A tal fine ci dobbiamo aspettare una grande conoscenza da parte degli operatori economici di tutti questi requisiti e normative.
L’Atto europeo sull’accessibilità prevede poi delle deroghe all’adempimento degli obblighi: la modifica sostanziale e l’onere sproporzionato.
Nel caso della modifica sostanziale gli obblighi di accessibilità definiti dall’Atto europeo non si applicano tutte le volte in cui la loro attuazione richiederebbe una modifica sostanziale della natura del prodotto o del servizio. L’analisi sulla modifica sostanziale è lasciata in capo all’operatore economico che dovrà motivarla tenendo traccia di tutte le valutazioni effettuate per arrivare alla conclusione che rispettare gli obblighi di accessibilità snatura completamente il suo prodotto o servizio.
Per quanto riguarda l’onere sproporzionato, non si applicano gli obblighi di accessibilità dei prodotto/servizi tutte le volte in cui adeguarsi a questi obblighi comporterebbe sostenere un onere sproporzionato in capo all’operatore economico. La sproporzionalità dell’onere è ricondotta ad una dimensione economica ma anche organizzativa e di capacità del singolo operatore economico di far fronte a tutte le richieste che l’adeguamento sull’accessibilità richiede.
Quali Autorità di vigilanza verificano il rispetto delle norme sull’accessibilità digitale?
In Italia, sono attribuiti poteri di vigilanza in tema di norme sull’accessibilità:
- al MISE – Ministero delle Imprese e del made in Italy (sorveglianza, adozione di misure correttive, eventuali revoche misure/limitazioni/ritiri di prodotti non conformi);
- all’AGID – Agenzia per l’Italia digitale (vigilanza in relazione alla conformità dei servizi.
È importante evidenziare infine che il sistema sanzionatorio tiene conto dell’entità, non conformità e numero delle unità di prodotti o servizi non conformi oltre che di quanti utenti sono stati danneggiati.
Se vuoi approfondire, leggi il nostro articolo sull’accessibilità nella formazione online
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