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Whistleblowing: L’attuazione italiana della Direttiva (UE) 2019/1937 a maggior garanzia della protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto

Una tastiera bianca con un tasto rosso che riporta la parola whistleblower

Il 15 marzo scorso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 63 il decreto legislativo numero 24 del 10 marzo 2023, attuativo della Direttiva UE 2019/1937, relativo alla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto che ledono l’interesse o l’integrità dell’Amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui sono venute a conoscenza nell’ambito lavorativo.

Con le nuove disposizioni che entrano definitivamente in vigore dal 15 luglio 2023 l’Italia ha dato risposta all’esigenza dell’Unione Europea di fissare uno standard minimo di tutela per i whistleblower (azionisti, apicali, dipendenti, consulenti, lavoratori autonomi, ecc.) che segnalano violazioni del diritto comunitario e nazionale che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’Amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui sono venuti a conoscenza nel contesto lavorativo

Ma andiamo a vedere le principali novità previste dalla Direttiva Whistleblowing.

Qual è lo scopo della Direttiva Whistleblowing (Direttiva UE 2019/1937)?

Stabilire norme e procedure finalizzate a garantire e rafforzare una protezione efficace degli informatori, cioè delle persone che segnalano informazioni acquisite in ambito professionale sulle violazioni del diritto dell’Unione Europea.

Cosa cambia con l’introduzione del nuovo decreto di attuazione della direttiva in Italia?

  • gli enti privati hanno l’obbligo (e non più la facoltà) di dotarsi di canali di segnalazione interna e di adottare strumenti atti alla concreta tutela dei segnalanti;
  • le misure di protezione si estendono anche ai cosiddetti “facilitatori” (coloro che assistono il lavoratore nel processo di segnalazione), ai colleghi e persino ai familiari dei whistleblowers;
  • l’Anac (Autorità nazionale anticorruzione) assume un ruolo sempre più centrale avendo il potere di sanzionare gli enti che si renderanno inadempienti agli obblighi del decreto. Inoltre, l’Anac metterà a disposizione un canale di segnalazione esterno alle aziende, di cui potranno usufruire i whistleblowers qualora non dovessero ricevere risposta alla segnalazione tramite i canali interni.

 “Le segnalazioni potranno essere effettuate anche attraverso canali pubblici”

Come già accennato, sono previsti tre diversi canali di segnalazione: interni, esterni e pubblici. Una forte novità è proprio la possibilità di rendere la segnalazione pubblica, tramite i mass media o i social network.

Possono beneficiare quindi delle tutele anche le persone che ricorrono alla divulgazione pubblica, a patto che:

  • abbiano prima utilizzato i canali interni o esterni, ma non abbiano ricevuto un riscontro adeguato;
  • non abbiano utilizzato i canali interni o esterni per rischio di ritorsione o inefficacia.

A quali segnalazioni fa riferimento la Direttiva Whistleblowing?

  • violazioni delle regole poste, ad esempio, in tema di appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, tutela dell’ambiente, dalla gestione dei rifiuti alle sostanze chimiche, sanità pubblica, protezione dei consumatori e tutela della privacy;
  • violazioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;
  • violazioni riguardanti il mercato interno, comprese violazioni delle norme dell’Unione in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché violazioni riguardanti le norme nazionali in materia di imposta sulle società.

Quali persone copre?

La Direttiva Whistleblowing copre una vasta tipologia di persone segnalanti (c.d. whistleblower) che lavorano nel settore privato o pubblico, comprese le persone che forniscono segnalazioni dopo che il loro rapporto di lavoro è terminato:

  • dipendenti, lavoratori autonomi, azionisti e i membri dell’organo di amministrazione, direzione o vigilanza di un’impresa, i volontari e i tirocinanti retribuiti e non retribuiti e i candidati all’impiego;
  • persone che assistono gli informatori in modo riservato, persone connesse alle persone segnalanti che potrebbero rischiare ritorsioni in un contesto lavorativo e soggetti giuridici connessi alla persona segnalante.

Quali tutele vengono assicurate?

In caso di segnalazione in tali ambiti, la Direttiva Whistleblowing prevede che gli informatori:

  • siano protetti contro ogni forma di ritorsione (quali licenziamento, retrocessione, intimidazione e inserimento nelle liste nere);
  • abbiano accesso a misure di sostegno adeguate, in particolare informazioni e consulenza indipendenti e assistenza legale conformemente alle norme in materia di assistenza giudiziaria in procedimenti penali e civili transfrontalieri;
  • abbiano accesso a misure correttive adeguate, quali provvedimenti provvisori e immunità dalla responsabilità per la violazione delle clausole di non divulgazione nei loro contratti.

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