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Modifiche al Regolamento ACF​ – Delibera CONSOB 21867/2021

Modifiche al regolamento ACF

La CONSOB con Delibera n. 21867 del 26 maggio 2021 ha apportato modifiche al Regolamento ACF​ (Arbitro per le Controversie Finanziarie), approvato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

Le modifiche al Regolamento ACF tengono conto:

  1. delle esigenze operative emerse nei primi anni di attività dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie e dei dati relativi ai procedimenti trattati e conclusi;
  2. degli esiti della pubblica consultazione;
  3. e del parere rilasciato dagli Operatori di Mercato e degli Investitori (“COMI“).

L’ntervento dell’Autorià di vigilanza è principalmente finalizzato a semplificare il procedimento dinanzi all’ACF e a migliorarne il funzionamento. In particolare, come evidenziato dalla CONSOB, in sintesi le nuove disposizioni:

  • allineano la definizione di “intermediari, rilevante ai fini del Regolamento ACF, con le nuove definizioni di “gestori di portali” e di “soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa” introdotte a seguito delle recenti modifiche al TUF;
  • estendono espressamente l’ambito di operatività dell’ACF alle controversie relative alla violazione dell’obbligo di consegnare all’investitore il documento contenente le informazioni chiave (Key Information Document);
  • ridefiniscono l’ambito di operatività dell’ACF, riferendolo alle controversie relative a operazioni o a comportamenti posti in essere entro il decimo anno precedente alla data di proposizione del ricorso;
  • introducono tra le ipotesi di irricevibilità del ricorso la pendenza di procedimenti arbitrali o giurisdizionali, l’esistenza di una precedente decisione di merito assunta dall’ACF ovvero all’esito di un procedimento giurisdizionale o arbitrale;
  • ribadiscono che la presentazione del ricorso, il contraddittorio e lo scambio di documentazione devono avvenire esclusivamente attraverso il sistema telematico, richiedendo altresì alle parti di avvalersi della modulistica che sarà resa disponibile sul sito web dell’ACF;
  • introducono previsioni volte ad agevolare la composizione bonaria della controversia e l’adempimento delle decisioni (ad esempio, la possibilità per le parti di chiedere una sospensione del procedimento al fine di trovare un accordo;
  • disciplinano in modo più puntuale il regime dei termini per la conclusione del procedimento allo scopo di velocizzare la fase decisoria.

L’entrata in vigore delle modifiche al Regolamento ACF​ è stata fissata al 1° ottobre 2021. La nuova disciplina troverà applicazione ai procedimenti avviati con ricorso proposto successivamente alla predetta data di entrata in vigore, ad eccezione delle modifiche relative alla disciplina sull’esecuzione della decisione che si applicheranno alle decisioni assunte a partire dalla data di entrata in vigore, ancorché relative a procedimenti avviati con ricorso proposto prima di tale data.

Per maggiori informazioni consultare https://www.acf.consob.it/…

(Natalia Banchelli)

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