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Cosa cambia con la nuova Direttiva UE 2023/2673 sui servizi finanziari a distanza?

La digitalizzazione ha trasformato il modo in cui i consumatori accedono ai servizi finanziari. Sempre più spesso si ricorre a strumenti online, telefonici o di marketing a distanza per stipulare contratti di questo tipo. Per adeguarsi a questa realtà, l’Unione Europea ha introdotto nuove disposizioni che rafforzano la protezione dei consumatori e la trasparenza dei servizi finanziari a distanza.

Si fa riferimento, in particolare, alla Direttiva (UE) 2023/2673 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE il 28 novembre 2023), che modifica la Direttiva 2011/83/UE (Direttiva sui diritti dei consumatori) per quanto riguarda i contratti di servizi finanziari conclusi a distanza e abroga la Direttiva 2002/65/CE (Direttiva sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori).

La nuova Direttiva, che entrerà in vigore il 19 giugno 2026, è finalizzata a creare un quadro normativo più coerente, aggiornato e armonizzato a livello europeo.

Le principali novità introdotte dalla Direttiva 2023/2673 riguardano:

  • Il diritto all’informazione precontrattuale: i fornitori di servizi finanziari a distanza devono fornire ai consumatori informazioni chiare, complete e comprensibili sui contratti proposti, comprese le spiegazioni adeguate sui rischi, i costi e le condizioni. Queste informazioni devono essere fornite in modo personalizzato, tenendo conto delle esigenze, delle preferenze e delle caratteristiche del consumatore.
  • Il diritto di recesso: i consumatori hanno il diritto di recedere dal contratto di servizio finanziario a distanza entro 14 giorni dalla conclusione, senza dover fornire alcuna motivazione e senza dover pagare alcuna penale.
  • L’equità online: i fornitori di servizi finanziari a distanza devono garantire che i contratti conclusi per via elettronica siano equi e trasparenti, e che non violino i diritti dei consumatori. In particolare, la nuova Direttiva prevede che i consumatori abbiano il diritto di richiedere l’intervento umano quando i contratti sono proposti o conclusi tramite strumenti di informazione interamente automatizzati, come ad esempio i robo-advice (consulenti finanziari automatizzati) o le chatbox (assistenza clienti automatizzata).

Appare opportuno sottolineare che taluni servizi finanziari ai consumatori sono disciplinati da specifici atti dell’Unione Europea, che continuano ad applicarsi a detti servizi; per evitare una duplicazione di norme che potrebbe generare confusione e incertezza normativa, la Direttiva 2023/2673 chiarisce quali sono i criteri di coordinamento tra le diverse norme. In particolare, precisa che:

  • se esistono norme specifiche dell’Unione per un determinato servizio finanziario, che regolano le stesse materie trattate dalla nuova Direttiva, si applicano le norme specifiche, a meno che queste non prevedano diversamente;
  • se, invece, le norme specifiche dell’Unione per un determinato servizio finanziario non regolano alcune materie trattate dalla nuova Direttiva, si applicano le norme della nuova Direttiva per quelle materie non regolate.

La Direttiva 2023/2673 deve essere recepita dagli Stati membri attraverso disposizioni legislative, regolamentari e amministrative entro il 19 dicembre 2025 e applicata a partire dal 19 giugno 2026.

 

 

 

 

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